mercoledì 21 marzo 2018

Regole e regolarità nell'elezione dei presidenti delle Camere e nella formazione dei gruppi

Le elezioni del 4 marzo 2018 hanno prodotto un esito che segna un profondo mutamento del quadro partitico italiano e una grande incertezza sugli esiti politici, in particolare riguardo all’individuazione di una maggioranza parlamentare in grado di esprimere la fiducia ad un nuovo Governo. Di fronte a questo sconvolgimento, la dinamica istituzionale può aiutare a ricostruire il filo e a dare qualche elemento di certezza, ancorché – come vedremo – parziale. La XVIII legislatura repubblicana, che avrà inizio il prossimo 23 marzo, si avvierà, come di consueto, con due momenti principali: l’elezione dei Presidenti di Senato e Camera e, subito dopo, la formazione dei gruppi parlamentari. Sulla base di questi due momenti si svolgeranno le tappe successive. Anche perché soggetti necessariamente consultati dal Presidente della Repubblica in vista della formazione del Governo sono, appunto e anzitutto, i (neo-eletti) Presidenti di Assemblea e i Presidenti dei (neo-costituiti) gruppi di Camera e Senato (spesso accompagnati dai leader dei relativi partiti). Le disposizioni sull’elezione dei Presidenti di Assemblea sono rimaste inalterate da quando furono introdotte dai nuovi regolamenti parlamentari del 1971: con quorum “a scalare”, sul modello di quel che stabilisce l’art. 83, terzo comma, Cost. per l’elezione del Presidente della Repubblica. Una disciplina, perciò, intesa a favorire la ricerca di un consenso il più ampio possibile per la loro elezione, senza però compromettere troppo a lungo la funzionalità dell’organo (visto che senza presidente pleno jure un organo collegiale non può, evidentemente, operare). Per l’elezione del Presidente è pertanto necessaria, nel primo scrutinio, alla Camera, una maggioranza pari a due terzi dei voti dei componenti; al Senato, nei primi due scrutini, basta invece la maggioranza assoluta dei componenti. Al secondo e al terzo scrutinio sono richiesti, alla Camera, due terzi dei voti dei presenti; mentre al Senato è sufficiente, al terzo scrutinio, da svolgersi il giorno successivo, la maggioranza assoluta dei presenti. Dopo il terzo scrutinio alla Camera occorre la maggioranza assoluta dei presenti e sotto tale soglia non si scende; al Senato, invece, il quarto scrutinio è necessariamente anche l’ultimo, visto che in esso si procede al ballottaggio tra i due candidati precedentemente più votati (senza perciò alcuna soglia minima), prevalendo, in caso di parità, il più anziano.Pur nell’invarianza della disciplina regolamentare, si sono succedute, da allora, diverse fasi. Tra il 1976 e il 1994 (seppure con una brevissima interruzione nel 1992) ha infatti operato quella che normalmente si qualifica come una convenzione costituzionale, in base alla quale, mentre la Presidenza del Senato è stata sempre attribuita ad un esponente della maggioranza di governo, alla Presidenza della Camera è stato eletto un deputato candidatosi nelle liste di quello che maggior partito di opposizione... (segue leggi tutto)